ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE E DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA'

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi che disciplinano le incompatibilità per il pubblico impiego, l’esercizio di libere professioni e le lezioni private.

Il Personale interessato deve presentare le relative richieste o comunicazioni entro sabato 16 settembre 2017, presso la Segreteria – Settore Personale.

 

INCOMPATIBILITA’ ED ESERCIZIO DI LIBERE PROFESSIONI

La normativa vigente in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale e svolgimento di attività lavorative diverse da quelle istituzionali da parte di pubblici dipendenti (DPR 3/1957, art. 60 s, salvo la deroga per i rapporti di lavoro a tempo parziale; D.Lgs. 297/94, art. 508; L 662/96, art. 1, c 56 - 60; D.L. 79/97 e L 140/97; DL 165/01, art 53) pone i seguenti vincoli e condizioni:

 

PERSONALE DOCENTE ED ATA

I dipendenti della Pubblica Amministrazione (se con contratto di lavoro a tempo pieno o con part time superiore al 50%) non possono svolgere attività commerciali, industriali e professionali; sono incompatibili le attività, retribuite o gratuite, che non siano saltuarie e occasionali e le cariche sociali in società a scopo di lucro.

Il personale scolastico con rapporto di lavoro part time fino al 50% può svolgere altre prestazioni, a condizione che non rechino pregiudizio all’attività di servizio e non siano incompatibili con le attività di Istituto; tali attività devono essere comunicate al dirigente scolastico e dallo stesso autorizzate.

 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione possono svolgere una libera professione, se iscritti al corrispondente albo e formalmente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza; la richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione deve indicare chiaramente: la professione che si intende svolgere, il numero di iscrizione all'albo professionale, le condizioni di svolgimento dell'attività (p.e. la sede). Ovviamente l’esercizio della professione non deve risultare di intralcio all’espletamento dei doveri di servizio.

 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione possono svolgere attività retribuite occasionali, da autorizzarsi caso per caso.

Non richiedono specifica autorizzazione:

  •       attività di tipo pubblicistico e giornalistico;
  •       interventi in conferenze, seminari, convegni;
  •       rimborsi spese;
  •       incarichi svolti durante un periodo di aspettativa non retribuita;
  •       prestazioni a titolo gratuito presso associazioni o cooperative socio-assistenziali senza scopo di lucro.

 

LEZIONI PRIVATE

Per quanto riguarda le lezioni private, il docente deve comunicare preventivamente al dirigente, in forma scritta, l'intenzione di impartire lezioni private; è tassativamente vietato impartire lezioni private ad alunni dell'istituto di servizio (D.Lgs. 297/94, art. 508); la violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari e determinare nullità degli scrutini e degli esami.

COMUNICAZIONE 7_1718 DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA'.pdf