DOCUMENTO INDIRE SULLA DaD E DIRITTO ALLA VALUTAZIONE

Si trasmette in allegato il documento INDIRE – Avanguardie Educative sulla Didattica a Distanza. Nell’invitare tutti i docenti alla lettura di questa importante ed autorevole riflessione sulla Didattica a Distanza, sulle sue caratteristiche e sul nesso tra insegnamento e valutazione, cui sono dedicati quattro dei sette paragrafi del testo, mi preme richiamare quanto già in più sedi e circolari da me affermato, relativamente al diritto dello studente, anche in questa fase, a valutazioni trasparenti e tempestive, ed al corrispettivo obbligo del docente a fornire tali valutazioni.

È appena il caso di ricordare che l’art. 2 comma 3 del DL 22 del 8 aprile 2020 ha chiarito con il vigore imperativo della Legge, se mai ce ne fosse stato bisogno, che i docenti, nell’attuale fase di Didattica a Distanza, sono in obbligo di servizio, ovvero sono tenuti ad assicurare le prestazioni didattiche, tra le quali rientra senza alcun dubbio la valutazione degli studenti.

Lo studente, in base al DPR 249/1998, art. 2, comma 4, è portatore del diritto incomprimibile “a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.” Le modalità della valutazione (ovvero la tipologia di prova) in Didattica a Distanza sono lasciate al docente, ma non è ammissibile che alla data attuale taluni docenti non abbiano ancora provveduto a valutare, in un qualche modo, i loro allievi ed a registrare i voti sul registro elettronico, unico documento in grado di garantire ufficialità e trasparenza alle valutazioni. Atteggiamenti moratori circa la valutazione in Didattica a Distanza, o anche l’indisponibilità del docente a ulteriori prove a fronte di voti insufficienti anteriori a metà febbraio, configurano di fatto una lesione dei diritti degli studenti, della quale il singolo docente potrebbe essere chiamato a rispondere. Il fatto che il DL 22 sopra citato preveda l’ammissione in deroga di tutti gli studenti all’anno scolastico successivo o agli esami di Stato non toglie comunque valore alla proposta di voto del docente e alla valutazione che verrà assegnata dal Consiglio di Classe, se si considerano i riflessi sui crediti scolastici e su eventuali debiti per il prossimo Anno Scolastico, così come la compromissione della possibilità dello studente di correggersi o migliorare, a fronte di un feedback assente; questo anche per gli studenti che sosterranno l’esame di Stato. Il docente non potrebbe ovviamente formulare una credibile proposta di voto laddove per interi mesi avesse omesso di valutare gli studenti e di segnalare sul registro tali misurazioni, garantendo così la richiesta trasparenza; di riflesso l’organo collegiale verrebbe messo dal docente inadempiente in una situazione di imbarazzo, stante il fatto che anche un ipotetico “sei” non risulterebbe neutro rispetto all’attribuzione dei crediti.

Nel richiamare quanto già richiesto al punto 8 della comunicazione 230 del 20 marzo 2020, cui era allegata la nota MI 388 del 17 marzo, invito pertanto tutti i docenti, in vista dei prossimi Consigli di Classe, a regolarizzare i propri registri laddove ad oggi manchi ogni voto, entro e non oltre sabato 18 aprile, a tutela del diritto degli studenti alla valutazione.

 

 

COMUNICAZIONE 247_1920 TRASMISSIONE INDICAZIONI AVANGUARDIE EDUCATIVE.pdf