DECRETO LEGGE 22 DEL 8 APRILE 2020

 Si trasmette in allegato il Decreto Legge 22 del 8 aprile 2020, già disponibile in Home Page (carosello).

  

Il DL indica i casi e i limiti entro i quali il Ministro dell’Istruzione viene delegato, tra l’altro, a regolare con ordinanza ministeriale la conclusione dell’anno scolastico e gli esami di Stato. [art. 1, comma 1]

  

In sintesi (per quanto di interesse per la didattica, tralasciando altre norme relative alla gestione del personale):

  

  • potranno essere effettuate attività di integrazione e recupero degli apprendimenti di questo anno scolastico nel corso dell’anno scolastico successivo, quale attività didattica ordinaria e a decorrere dal 1° settembre 2020;

     

  • l’ordinanza ministeriale definirà i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, “tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all’articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122”, ovvero in deroga ai criteri della sufficienza in tutte le discipline, con l’eventuale attribuzione di debiti da saldare entro il termine dell’anno scolastico, e della frequenza per almeno il 75% del monte ore annuo personalizzato; [art. 1, comma 3 a]

     

  • per quanto riguarda l’esame di Stato:

        • la commissione sarà composta da un presidente esterno e da commissari esclusivamente interni [art. 1, comma 3 c];

        • è prevista la deroga rispetto a tutti i requisiti di ammissione indicati all’art. 13, comma 2 del D.Lgs. 62/2017: frequenza per almeno il 75% del monte ore annuo personalizzato; effettuazione delle prove INVALSI; effettuazione del monte ore previsto per i PCTO; sufficienza in tutte le discipline meno una; [art. 1, comma 6] In ogni caso le esperienze maturate nei PCTO saranno parte del colloquio di esame;

        • qualora l’attività didattica in presenza riprenda prima del 18 maggio, l’unica modifica alle prove di esame sarà la predisposizione della seconda prova a cura della commissione, “affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell’istruzione che ne assicurino uniformità” [art. 1, comma 3 d];

        • qualora invece l’attività didattica in presenza riprenda successivamente al 17 maggio, l’esame di Stato consisterà in un unico colloquio, di cui l’ordinanza ministeriale articolerà contenuti, modalità anche telematiche e punteggio [art. 1, comma 4 c];

           

  • qualora per ragioni sanitarie non possano effettuarsi attività in presenza gli scrutini finali e lo stesso colloquio di esame potranno svolgersi anche in modalità telematica; [art. 1, comma 4 a, c].

COMUNICAZIONE 249_1920 DECRETO LEGGE 22 DEL 8 APRILE 2020.pdf